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Consulenza e supporto per il documento di valutazione della sicurezza

I nostri servizi per il DVR aziendale

La  valutazione  prevista dal D. Lgs. 81/2008 rappresenta un obbligo non delegabile del datore di Lavoro. A seguito di essa viene redatto il documento di valutazione dei rischi (dvr).

Essa riguarda  anche  la  scelta  delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei  preparati  chimici  impiegati,  nonché  nella  sistemazione dei luoghi  di  lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la  salute  dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori  esposti  a  rischi  particolari,  tra  cui  anche  quelli collegati   allo   stress   lavoro-correlato,  e quelli riguardanti le lavoratrici  in  stato  di  gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

E' anche obbligatorio, quando ne ricorre la presenza, valutare i rischi da interferenza, redigendo uno specifico documento ovvero il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza).

 

Dal 31 dicembre 2012 cessa la validità dell'autocertificazione della valutazione rischio

Entro il 31 dicembre 2012 il Datore di Lavoro deve redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sulla base delle procedure standardizzate: infatti l’Autocertificazione della Valutazione dei Rischi, prevista dall’art. 29 c. 5 del D. Lgs. 81/2008 per le aziende con meno di 10 dipendenti, non sarà più valida.

 

I contenuti della valutazione dei rischi

Il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente, dovrà verificare che il documento contenga almeno:

  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti durante l’attività e i criteri adottati per valutarli;

  2. l’indicazione delle conseguenti misure di sicurezza adottate;

  3. il programma di intervento per garantire nel tempo il miglioramento delle misure adottate;

  4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e i ruoli dell’organizzazione aziendale cui saranno assegnati soggetti in possesso di competenze e poteri adeguati;

  5. i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ove previsto del medico competetene;

  6. l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento 

Il  contenuto  del  documento  di  valutazione deve altresì rispettare  le  indicazioni  previste  dalle  specifiche  norme sulla valutazione  dei  rischi contenute nei vari punti del D. Lgs. 81/2008.

 

Nella valutazione di tutti i rischi, il datore di lavoro deve tener conto anche di quelli collegati allo stress “lavoro-correlato” secondo l’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenza di genere, di età e di provenienza da altri Paesi.

L’allegato 1 del Testo unico, riporta l’elenco delle gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale fra le quali, al primo posto, risulta proprio il mancato aggiornamento o peggio la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

L’articolo 55 al comma 1 prevede l’arresto da quatto a otto mesi o l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 per omessa o addirittura incompleta valutazione dei rischi.

Alcuni tra i principali rischi da valutare

Il rischio da esposizione a fibre di amianto.

Il rischio da effetti derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni e/o mutageni.

L'esposizione ad agenti chimici (rischio chimico).

Il rischio da agenti biologici.

Il rischio da esposizione a rumore in ambiente di lavoro.

L'esposizione a vibrazioni.

Le radiazioni ottiche artificiali (ROA).

Il rischio da atmosfere esplosive (ATEX).

La valutazione della movimentazione manuale dei carichi.

Il rischio da stress lavoro-correlato.

L'utilizzo dei videoterminali.

Il rischio da presenza di impianti ed utilizzatori elettrici.

L'esposizione a campi elettromagnetici (CEM).

I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento necessario.

 

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