La valutazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 rappresenta un obbligo non delegabile del datore di Lavoro. A seguito di essa viene redatto il documento di valutazione dei rischi (dvr).
Essa riguarda anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
E' anche obbligatorio, quando ne ricorre la presenza, valutare i rischi da interferenza, redigendo uno specifico documento ovvero il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza).
Entro il 31 dicembre 2012 il Datore di Lavoro deve redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sulla base delle procedure standardizzate: infatti l’Autocertificazione della Valutazione dei Rischi, prevista dall’art. 29 c. 5 del D. Lgs. 81/2008 per le aziende con meno di 10 dipendenti, non sarà più valida.
Il datore di
lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente, dovrà
verificare che il documento contenga almeno:
una
relazione sulla valutazione
di tutti i rischi presenti durante l’attività e i
criteri adottati per valutarli;
l’indicazione delle conseguenti
misure di sicurezza adottate;
il
programma di intervento
per garantire nel tempo il miglioramento delle misure adottate;
l’individuazione delle
procedure per l’attuazione delle misure e i ruoli
dell’organizzazione aziendale cui saranno assegnati soggetti in
possesso di competenze e poteri adeguati;
i
nominativi del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ove previsto
del medico competetene;
l’individuazione delle
mansioni che espongono i lavoratori a
rischi specifici che
richiedono riconosciuta capacità professionale, esperienza,
formazione e addestramento
Il contenuto del documento di valutazione deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei vari punti del D. Lgs. 81/2008.
Nella valutazione di tutti i rischi,
il datore di lavoro deve tener conto
anche di quelli collegati allo
stress “lavoro-correlato”
secondo l’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle
differenza di genere, di età e di provenienza da altri Paesi.
L’allegato 1 del Testo unico, riporta l’elenco delle gravi
violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale fra le quali, al primo posto, risulta
proprio il mancato aggiornamento o peggio la mancata elaborazione
del documento di valutazione dei rischi.
L’articolo 55 al comma 1 prevede
l’arresto da quatto a otto mesi o
l’ammenda da €
La valutazione della movimentazione manuale dei carichi.
Il rischio da stress lavoro-correlato.
L'utilizzo dei videoterminali.
Il rischio da presenza di impianti ed utilizzatori elettrici.
L'esposizione a campi elettromagnetici (CEM).
I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento necessario.
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